La posta del commercialista
A cura del dottor Biagio Notarlo, Brescia
Egregio Dottore, un’estetista mi ha proposto di effettuare trattamenti Shiatsu presso il suo negozio. Per questa collaborazione mi ha chiesto di aprire la partita IVA perché dovrei rilasciare la fattura a fine mese per il mio compenso. È possibile fare un periodo di prova prima di aprire la partita IVA? Posso aspettare fino a gennaio?
Chi decide di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, in maniera professionale e continuativa, ha l’obbligo, fin da subito, di richiedere l’attribuzione della partita IVA. A onor del vero, leggendo le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione di inizio d’attività (Mod. AA9/11), la comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di inizio attività. Per esempio: se un soggetto inizia l’attività il 10 settembre può presentare il modello entro il 10 ottobre con l’obbligo di indicare come data d’inizio il 10/09/20XX. Sconsiglio vivamente di avvalersi di questa possibilità per due ragioni:
1. un operatore Shiatsu ha l’obbligo di emettere la fattura al momento dell’incasso (criterio di cassa), adempimento impossibile da assolvere senza il possesso di una partita IVA;
2. in caso di controllo ci si troverà nella spiacevole situazione di non poter dimostrare la propria buona fede. Per gli ispettori la giustificazione di essere all’interno dei 30 giorni risulterà poco credibile in quanto facilmente utilizzabile da chiunque voglia nascondere la propria posizione di “evasore totale”. Da quanto sopra si intuisce chiaramente che non è possibile attendere fino a gennaio se si vuole iniziare, da subito, la processione di operatore Shiatsu. Il quesito ti permette di parlare delle nuove norme introdotte dalla “riforma Fornero’finalizzate ad individuare quelle situazioni in cui un rapporto di lavoro di tipo subordinato è mascherato dalla presenza di un lavoratore autonomo con partita IVA. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale fittizia sono considerate in via presuntiva, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. La presunzione comporta che la prestazione lavorativa, partendo dalla data di emissione della prima fattura, venga trasformata: in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di specifico progetto, oppure in un rapporto in lavoro subordinato in assenza di specifico progetto. Le nuove norme si applicano ai rapporti nati dopo il 18/07/2012, mentre per quelli già in essere alla stessa data viene concesso un anno per consentire alle parti gli opportuni adeguamenti. La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
- sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
- sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, c. 3 L. 233/1990 (cioè un reddito pari o superiore ad euro 18.663,00);
- alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni, che saranno identificate con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro 3 mesi, sentite le parti sociali. Quanto sopra deve far riflettere circa le modalità di svolgimento dell’attività perché è perfettamente inutile aprire una partita IVA se alla fine non si riuscirà a superare la presunzione introdotta dalla legge n. 134/2012.
Dottor Biagio Notarlo e-mail: shiatsutpos@tin.it – www.shiatsuapos.com